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Normativa
46/90
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La
legge N. 46 del 5 marzo 1990 prescrive le norme
per la sicurezza degli impianti degli edifici
adibiti ad uso civile e, per quanto riguarda gli
impianti elettrici, degli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi.
Quelli che interessano in modo particolare Artuso
Impianti Srl sono:
gli
impianti elettrici (ovvero gli impianti di produzione,
di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore),
gli
impianti di riscaldamento e climatizzazione,
gli
impianti di protezione antincendio.
La legge prevede che "Il committente
o il proprietario è tenuto ad affidare
i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti
ad imprese abilitate". In caso contrario
può incorrere nelle sanzioni amministrative
previste dall'articolo 16.
Ecco perché è importante affidarsi
ad imprese abilitate e a professionisti che rispondano
ai requisiti tecnico-professionali previsti dalle
legge, ovvero il possesso di un titolo di studio
specifico o di un'equivalente esperienza professionale.
Altri aspetti importanti della legge, che il
committente è tenuto a conoscere e, soprattutto,
ad esigere dai professionisti a cui si affida,
sono:
la
redazione di un progetto inerente all'installazione,
trasformazione e ampliamento degli impianti (art.
6) - obbligatoria se si superano i limiti dimensionali
indicati dal regolamento di attuazione - da depositare
presso gli organi competenti o presso gli uffici
tecnici comunali;
Il
rilascio della "dichiarazione di conformità".
L'art. 10, infatti, prescrive che al termine dei
lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati
nel rispetto delle norme previste dall'art. 7
"Installazione degli impianti".
"1. Le imprese installatrici sono tenute
ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti
a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici
devono essere dotati di impianti di messa a terra
e di interruttori differenziali ad alta sensibilità
o di altri sistemi di protezione equivalenti."
La dichiarazione di conformità deve essere
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice
e recare i numeri di partita IVA e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura. Fanno parte integrante di questa
dichiarazione la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati e, ove previsto, il progetto.
" Tutti gli impianti realizzati alla data di
entrata in vigore della presente legge devono essere
adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto
previsto dal presente articolo": ecco cosa
prevede il terzo comma dell'articolo 7.
Questo termine è stato in seguito prorogato
al 31/12/98.
Per quanto riguarda gli impianti realizzati dopo
l'entrata in vigore della legge non ci sono problemi.
Per quanto riguarda i vecchi impianti, invece, a
tutt'oggi sono ancora pochi coloro che si sono
"messi in regola", per lo più
in seguito a ristrutturazioni e ampliamenti.
Mettersi in regola conviene per una maggiore tranquillità
e per una migliore qualità della vita.
Perché la sicurezza, al di là di ciò
che prescrive la legge, è uno dei bisogni
primari dell'uomo e deve essere garantita soprattutto
nella sua casa!
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