Normativa 46/90
Norme per la sicurezza degli impianti
La legge N. 46 del 5 marzo 1990 prescrive le norme per la sicurezza degli impianti degli edifici adibiti ad uso civile e, per quanto riguarda gli impianti elettrici, degli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Quelli che interessano in modo particolare Artuso Impianti Srl sono:
 gli impianti elettrici (ovvero gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore),
 gli impianti di riscaldamento e climatizzazione,
 gli impianti di protezione antincendio.

Responsabilità del committente
La legge prevede che "Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti … ad imprese abilitate". In caso contrario può incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 16.
Ecco perché è importante affidarsi ad imprese abilitate e a professionisti che rispondano ai requisiti tecnico-professionali previsti dalle legge, ovvero il possesso di un titolo di studio specifico o di un'equivalente esperienza professionale.

Progetto e dichiarazione di conformità

Altri aspetti importanti della legge, che il committente è tenuto a conoscere e, soprattutto, ad esigere dai professionisti a cui si affida, sono:
 la redazione di un progetto inerente all'installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti (art. 6) - obbligatoria se si superano i limiti dimensionali indicati dal regolamento di attuazione - da depositare presso gli organi competenti o presso gli uffici tecnici comunali;
 Il rilascio della "dichiarazione di conformità".

L'art. 10, infatti, prescrive che al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme previste dall'art. 7 "Installazione degli impianti".

Che cosa prevede questo articolo?
"1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti."

La dichiarazione di conformità deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recare i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fanno parte integrante di questa dichiarazione la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e, ove previsto, il progetto.

Entro quando "mettersi in regola?"

" Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo"
: ecco cosa prevede il terzo comma dell'articolo 7.

Questo termine è stato in seguito prorogato al 31/12/98.
Per quanto riguarda gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge non ci sono problemi. Per quanto riguarda i vecchi impianti, invece, a tutt'oggi sono ancora pochi coloro che si sono "messi in regola", per lo più in seguito a ristrutturazioni e ampliamenti.

Perché "mettersi in regola?"

Mettersi in regola conviene per una maggiore tranquillità e per una migliore qualità della vita. Perché la sicurezza, al di là di ciò che prescrive la legge, è uno dei bisogni primari dell'uomo e deve essere garantita soprattutto nella sua casa!
 

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